LAM Art. 54 - Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti

Einleitung zur Rechtsnorm LAM:



Art. 54 LAM dal 2024

Art. 54 Legge federale
sull’assicurazione militare (LAM) drucken

Art. 54 Rendite per coniugi e per orfani nel caso di prestazioni previdenziali insufficienti

1 Qualora il decesso non sia la conseguenza dell’affezione assicurata, l’assicurazione militare può corrispondere rendite al coniuge e agli orfani dell’assicurato che, al momento del decesso, riscuoteva una rendita d’invalidit almeno del 40 per cento da cinque anni se, a causa di tale invalidit , le altre prestazioni previdenziali ordinarie mancavano o erano ridotte in modo rilevante.

2 Le rendite per coniugi o per orfani ammontano, in questi casi, al massimo alla met delle aliquote ordinarie.


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