Art. 54 LADI1 dal 2024

Art. 54 Trasferimento del credito alla cassa
1 Con il pagamento dell’indennit , le pretese salariali dell’assicurato sono trasferite alla cassa, nella misura dell’indennit versata e dei contributi alle assicurazioni sociali pagati dalla cassa, compreso il privilegio legale nel fallimento. La cassa non può rinunciare a far valere i suoi diritti, a meno che il giudice che ha dichiarato il fallimento abbia ordinato la sospensione della procedura (art. 230 LEF (1) ).
2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali la cassa può rinunciare a far valere il credito, se il datore di lavoro deve essere escusso all’estero.
3 L’assicurato, se ha gi ottenuto un certificato di carenza di beni, deve cederlo alla cassa.
(1) RS 281.1Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.