Art. 53 OETV dal 2025

Art. 53 Livello sonoro, silenziatore
1 I rumori prodotti dal veicolo non devono superare il livello sonoro evitabile con i mezzi tecnici. Gli impianti di scarico e di aspirazione devono essere muniti di silenzia-tori efficaci e resistenti. Se altre parti provocano un rumore evitabile, devono essere presi provvedimenti per diminuirlo. Per i valori limite e la misurazione del rumore si applica l’allegato 6. (1)
2 I dispositivi silenziatori consumati o danneggiati devono essere sostituiti. (4)
3
4 Sono vietati gli interventi inutili al veicolo e a sue componenti approvate che ne aumentano il rumore, anche se sono rispettati i limiti ammessi. (4)
(1) (5)(2) RS 814.412.2
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355).
(4) (6)
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608).
(6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.