Art. 53 LADI1 dal 2024

Art. 53 Esercizio del diritto all’indennit
1 Se il datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennit , entro 60 giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e fallimenti.
2 Nel caso di pignoramento del datore di lavoro, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennit entro 60 giorni dopo l’esecuzione del pignoramento.
3 Alla scadenza di questi termini, il diritto all’indennit per insolvenza si estingue.
4 Il Consiglio federale disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto all’indennit . (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 338; FF 2019 3659).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.