Art. 53 LPGA dal 2024

Art. 53 Revisione e riconsiderazione
1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L’assicuratore può tornare (1) sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorit di ricorso.
(1) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC; RU 1974 1051).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.