Art. 52d LPP dal 2025

Art. 52d (1) Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale
1 I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.
2
3 La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.