Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 52d

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPP:



Art. 52d LPP dal 2025

Art. 52d Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 52d (1) Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

1 I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

2 Per ottenere l’abilitazione i periti devono:

  • a. disporre della formazione e dell’esperienza professionale necessarie;
  • b. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;
  • c. avere una buona reputazione ed essere affidabili.
  • 3 La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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