Art. 52 LAM dal 2024

Art. 52 Rendita per coniugi
1 Il diritto alla rendita per coniugi insorge il primo giorno del mese seguente il decesso dell’assicurato. La rendita è vitalizia, fatto salvo il capoverso 2.
2 Se il coniuge superstite si risposa, il diritto alla rendita rimane sospeso per la durata del nuovo matrimonio.
3 La rendita per coniugi ammonta al 40 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto.
4 Il coniuge divorziato ha diritto alla rendita soltanto nella misura in cui il defunto, al momento del decesso, era tenuto a pagargli gli alimenti. La rendita corrisponde agli alimenti di cui il superstite è privato ed ammonta al massimo al 20 per cento del guadagno annuo assicurato del defunto. È pagata soltanto per il periodo durante il quale il defunto sarebbe stato tenuto a pagare gli alimenti.
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