Art. 52 LFPr dal 2024
Art. 52 Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale Principio
1 Nei limiti dei crediti concessi, la Confederazione partecipa adeguatamente alle spese per la formazione professionale conformemente alla presente legge.
2 Per finanziare i compiti di cui all’articolo 53, versa ai Cantoni soprattutto contributi forfettari differenziati a seconda dei tipi di formazione di cui all’articolo 17 capoversi 1 a 3. I Cantoni trasferiscono questi importi a terzi in proporzione ai compiti affidati loro.
3 La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a:a. Cantoni e terzi per finanziare progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualit (art. 54);b. Cantoni e terzi per prestazioni speciali di interesse pubblico (art. 55);c. terzi per l’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori (art. 56):d. (1) persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a).
(1) Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 5143]; [FF 2016 2701]).
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