Art. 51 ONC dal 2025

Art. 51 Cavalli montati, animali Cavalli montati
1 Sulle strade di grande traffico, l’equitazione è permessa solo ai cavalieri esperti che montano cavalli abituati al traffico. Cavalcando, è permesso condurre per la briglia solo un altro cavallo.
2 È permesso cavalcare affiancati a due a due solamente in gruppi di almeno sei cavalieri o, durante il giorno sulle strade di poco traffico, fuori delle località.
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