Art. 51 LAMaI dal 2025

Art. 51 Stanziamento globale di bilancio per gli ospedali e le case di cura
1 Quale strumento di gestione delle finanze, il Cantone può fissare un importo complessivo per il finanziamento degli ospedali o delle case di cura. È fatta salva la ripartizione dei costi secondo l’articolo 49a. (1)
2 Il Cantone sente dapprima i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.