Art. 5 LCaGi dal 2025
Art. 5 Servizio di coordinamento della giustizia militare
Il Servizio di coordinamento della giustizia militare ha i compiti seguenti:a. iscrive in VOSTRA i dati trasmessigli dalle autorità della giustizia militare (art. 7 cpv. 3);b. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità della giustizia militare;c. funge, presso la giustizia militare, da interlocutore del Servizio del casellario giudiziale per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni della presente legge, dell’ordinanza di esecuzione e delle istruzioni emanate in virtù delle stesse;d. assiste il Servizio del casellario giudiziale nel controllo del trattamento dei dati;e. comunica alle autorità competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema.
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