Art. 494 CCS dal 2024
Art. 494 I. Istituzione d’erede e legato contrattuali
1 Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo.
2 Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio.
3 Le disposizioni a causa di morte e le liberalit tra vivi, eccettuati i regali d’uso, possono tuttavia essere contestate nella misura in cui:1. siano incompatibili con le obbligazioni derivanti dal contratto successorio, segnatamente se riducono i benefici che ne derivano; e2. non siano state fatte salve in tale contratto. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2021 312]; [FF 2018 4901]).
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