Art. 49 LAM dal 2024

Art. 49 Principi di calcolo e adeguamento della rendita
1 La gravit della menomazione dell’integrit è determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze.
2 La rendita per menomazione dell’integrit è stabilita in percentuale dell’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravit della menomazione dell’integrit . In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l’udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell’integrit del 50 per cento.
3 La rendita per menomazione dell’integrit è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata.
4 L’importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite ammonta a 20 000 franchi. Il Consiglio federale lo adegua periodicamente, mediante ordinanza, all’evoluzione dei prezzi. (1)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.