Art. 49 LAVS dal 2024

Art. 49 Capo quarto: Organizzazione
L’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è applicata, sotto la vigilanza della Confederazione (art. 76 LPGA (2) ), dai datori di lavoro e dai lavoratori nonché dalle casse di compensazione professionali, dalle casse di compensazione cantonali, dalle casse di compensazione della Confederazione e da un Ufficio centrale di compensazione (organi esecutivi).
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).(2) RS 830.1
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