Art. 48 LAM dal 2024

Art. 48 Sezione 7: Rendita per menomazione dell’integrit Presupposti e inizio del diritto
1 L’assicurato colpito da una rilevante e durevole menomazione dell’integrit fisica, mentale o psichica ha diritto a una rendita per menomazione dell’integrit . (1)
2 La rendita per menomazione dell’integrit è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell’assicurato.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.