Art. 47a LCA dal 2024
Art. 47a (1)
Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA (2) sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 (3) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell’esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:a. esercitano le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie previste nell’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 (4) sull’assicurazione malattie;b. sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all’articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 (5) sull’assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.
(1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 ([RU 2007 5259]; [FF 2006 471]).
(2) [RS 961.01]
(3) [RS 831.10]
(4) [RS 832.10]. Questo art. è ora abrogato. Dal 1° gen. 2016 vedi art. 2 cpv. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie ([RS 832.12]).
(5) [RS 832.20]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.