Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) Art. 47a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCA:



Art. 47a LCA dal 2024

Art. 47a Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) drucken

Art. 47a (1)

Le imprese di assicurazione private soggette alla LSA (2) sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1946 (3) sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ai fini dell’esercizio delle assicurazioni complementari private nel quadro dell’assicurazione malattie o dell’assicurazione contro gli infortuni, soltanto se:

  • a. esercitano le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale malattie previste nell’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994 (4) sull’assicurazione malattie;
  • b. sono iscritte nel registro degli assicuratori LAINF di cui all’articolo 68 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981 (5) sull’assicurazione contro gli infortuni e offrono le assicurazioni complementari alla LAINF.
  • (1) Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 23 giu. 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS), in vigore dal 1° dic. 2007 (RU 2007 5259; FF 2006 471).
    (2) RS 961.01
    (3) RS 831.10
    (4) RS 832.10. Questo art. è ora abrogato. Dal 1° gen. 2016 vedi art. 2 cpv. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS 832.12).
    (5) RS 832.20

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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