Art. 478 CCS dal 2024

Art. 478 II. Effetti della diseredazione
1 Il diseredato non può prender parte alla divisione della eredit né proporre l’azione di riduzione.
2 Salvo contraria disposizione del defunto, la porzione del diseredato è devoluta agli eredi legittimi del disponente come se il diseredato fosse premorto.
3 I discendenti del diseredato hanno diritto alla di lui quota legittima come se egli fosse premorto.
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