Art. 47 CPP dal 2023

Art. 47 Spese
1 L’assistenza giudiziaria è prestata gratuitamente.
2 La Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese da essa occasionate per l’appoggio ai sensi dell’articolo 45.
3 Le spese insorte sono comunicate rispettivamente al Cantone richiedente o alla Confederazione affinché possano essere addossate alle parti condannate alle spese.
4 Gli obblighi d’indennizzo derivanti da provvedimenti d’assistenza giudiziaria sono rispettivamente a carico del Cantone richiedente o della Confederazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.