Art. 47 LDP dal 2022

Art. 47 Capitolo 3: Sistema maggioritario Procedura
1 Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parit di voti, decide la sorte.
2 Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l’elezione tacita se entro mezzogiorno del quarantottesimo giorno (settimo lunedì) precedente l’elezione è stata presentata all’autorit competente un’unica candidatura valida. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).(2) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).
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