LDP Art. 47 - Procedura

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 47 LDP dal 2022

Art. 47 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 47 Capitolo 3: Sistema maggioritario Procedura

1 Nei circondari in cui si elegge un solo deputato, si può votare per qualsiasi persona eleggibile. È eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parit di voti, decide la sorte.

1bis Il Cantone può pubblicare, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all’autorit elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l’elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato:

  • a. il cognome e il nome ufficiali;
  • b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;
  • c. il sesso;
  • d. l’indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;
  • e. i luoghi d’origine, incluso il Cantone di appartenenza;
  • f. l’appartenenza partitica o a un gruppo politico; e
  • g. la professione. (1)
  • 2 Il diritto cantonale può tuttavia prevedere l’elezione tacita se entro mezzogiorno del quarantottesimo giorno (settimo lunedì) precedente l’elezione è stata presentata all’autorit competente un’unica candidatura valida. (2)

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° nov. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
    (2) Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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