Art. 47 LADI1 dal 2024

Art. 47 Esercizio del diritto all’indennit
1 Entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per il posto di lavoro, il diritto all’indennit dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata.
2 Se per l’azienda decorre un termine di due anni secondo l’articolo 35 capoverso 1, il diritto all’indennit deve essere fatto valere, di regola, presso la cassa che ha pagato l’indennit per lavoro ridotto. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.
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