Art. 47 LStrl dal 2024

Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare
1 Il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.
2 Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 capoverso 2.
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4 Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di 14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.