Art. 46 LAM dal 2024

Art. 46 Riscatto della rendita
1 Una rendita d’invalidit può essere riscattata in ogni momento al suo valore attuale, se il grado d’invalidit non supera il 10 per cento.
2 Negli altri casi, la rendita è riscattata completamente o parzialmente soltanto su richiesta dell’assicurato. La richiesta è soddisfatta se appare giustificata in base all’apprezzamento medico e alla situazione personale, economica e sociale dell’assicurato. Una rendita può essere riscattata segnatamente per acquistare una propriet immobiliare che serva da abitazione all’assicurato.
3 L’assicurato la cui rendita è stata riscattata può chiedere, nel caso di un ulteriore aumento considerevole dell’invalidit , il pagamento di una rendita complementare.
4 Il diritto a una rendita per superstiti non è toccato dal riscatto di una rendita d’invalidit .
5 Il Consiglio federale può disciplinare mediante ordinanza i particolari del calcolo del riscatto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.