Art. 46 LDIP dal 2022

Art. 46 I. Competenza
Per le azioni o i provvedimenti concernenti i diritti e i doveri coniugali sono competenti i tribunali o le autorit svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale di uno dei coniugi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.