EMRK Art. 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
Einleitung zur Rechtsnorm EMRK:
La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) è un trattato di diritto internazionale che protegge i diritti umani e le libertà fondamentali. Adottato nel 1950, stabilisce gli obblighi degli Stati Parti di rispettare, proteggere e garantire tali diritti. I cittadini possono rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell'uomo per ottenere giustizia in caso di violazione dei loro diritti. La CEDU influenza la giurisprudenza e la legislazione negli Stati membri del Consiglio d'Europa, compresa la Svizzera.
Art. 46 EMRK dal 2022
Art. 46 (1) Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficolt d’interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d’interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro dell’obbligo di cui al paragrafo 1.5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.
(1) Nuovo testo giusta l’art. 16 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall’AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 ([RU 2009 3067 ][3065], [2010 1241]; [FF 2005 1913]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.