CCS Art. 45a -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 45a CCS dal 2025

Art. 45a Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 45a Sistema centrale d’informazione sulle persone (1)

1 La Confederazione gestisce e sviluppa un sistema centrale d’informazione sulle persone per la tenuta del registro dello stato civile.

2 La Confederazione si assume i costi di gestione e sviluppo.

3 I Cantoni versano alla Confederazione un emolumento annuo per l’uso del sistema a scopi inerenti allo stato civile.

4 La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo del sistema. Fornisce loro il sostegno tecnico per l’uso del sistema.

5 Con la partecipazione dei Cantoni, il Consiglio federale disciplina:

  • 1. i dettagli relativi al coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo del sistema;
  • 2. l’ammontare dell’emolumento versato dai Cantoni per l’uso del sistema;
  • 3. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e degli altri servizi aventi accesso al sistema;
  • 4. la collaborazione operativa tra la Confederazione e i Cantoni;
  • 5. (2) le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nonché la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati;
  • 6. l’archiviazione dei dati.
  • 6 Il Consiglio federale può prescrivere che i costi delle prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti allo stato civile siano loro addebitati.

    (1) Introdotto dalla cifra I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile (RU 2004 2911; FF 2001 1417). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 15 dic. 2017 (Atti dello stato civile e registro fondiario), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4017; FF 2014 3059).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 16 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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