Art. 45 CCS dal 2024

Art. 45 2. Autorit di vigilanza
1 Ogni Cantone designa l’autorit di vigilanza.
2
3 La Confederazione esercita l’alta vigilanza. Può impugnare le decisioni degli ufficiali dello stato civile e delle autorit di vigilanza mediante i rimedi giuridici cantonali. (2)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2001 (Gestione elettronica dei registri dello stato civile), in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2911; FF 2001 1417).
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