Art. 45 LAINF dal 2024

Art. 45 Sezione 1: Constatazione dell’infortunio Notifica dell’infortunio
1 Il lavoratore assicurato deve notificare tempestivamente al datore di lavoro o all’assicuratore l’infortunio comportante cura medica o incapacit lavorativa. S’egli muore in seguito all’infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.
2 Il datore di lavoro deve avvisare tempestivamente l’assicuratore appena è a conoscenza dell’infortunio che, occorso a un assicurato della sua impresa, comporti una cura medica, un’incapacit lavorativa (art. 6 LPGA (1) ) o la morte. (2)
3 L’assicurato che esercita un’attivit lucrativa indipendente deve notificare tempestivamente all’assicuratore l’infortunio comportante cura medica o incapacit lavorativa. S’egli muore in seguito all’infortunio, tale obbligo incombe ai superstiti aventi diritto a prestazioni.
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(4) Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.