Art. 444 CCS dal 2024

Art. 444 B. Esame della competenza
1 L’autorit di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria competenza.
2 Se non si ritiene competente, essa rimette senza indugio il caso all’autorit che considera competente.
3 Se dubita di essere competente, procede a uno scambio di opinioni con l’autorit che potrebbe esserlo.
4 Se lo scambio di opinioni non consente di addivenire a un’intesa, l’autorit preventivamente adita sottopone la questione della propria competenza all’autorit giudiziaria di reclamo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.