Art. 441 CPP dal 2024

Art. 441 Prescrizione della pena
1 Le pene cadute in prescrizione non possono essere eseguite.
2 L’autorit d’esecuzione esamina d’ufficio se la pena è caduta in prescrizione.
3 Contro l’incombente esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione il condannato può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo del Cantone d’esecuzione. Questa decide anche riguardo all’effetto sospensivo del reclamo.
4 Se ha scontato una sanzione privativa della libert caduta in prescrizione, il condannato ha diritto a un’indennit e a una riparazione del torto morale in applicazione analogica dell’articolo 431.
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