Art. 44 CCS dal 2024
Art. 44 1. Ufficiali dello stato civile
1 Gli ufficiali dello stato civile adempiono in particolare i seguenti compiti:1. tengono i registri;2. notificano le comunicazioni e rilasciano gli estratti;3. istruiscono la procedura preparatoria del matrimonio e provvedono alla celebrazione del matrimonio;4. ricevono le dichiarazioni concernenti lo stato civile.
2 Il Consiglio federale può eccezionalmente assegnare a un rappresentante della Svizzera all’estero incombenze di ufficiale dello stato civile.
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