Art. 44 CPP dal 2024

Art. 44 (1) Obbligo di prestare assistenza giudiziaria
Le autorit federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice.
(1) La correzione della Commissione di redazione dell’AF del 10 nov. 2014, pubblicata il 25 nov. 2014, concerne soltanto il testo francese (RU 2014 4071).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.