Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Art. 44

Zusammenfassung der Rechtsnorm LPPC:



Art. 44 LPPC dal 2025

Art. 44 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) drucken

Art. 44 Obblighi

1 I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio.

2 I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti.

I quadri sono tenuti ad adempiere anche compiti fuori dal servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d’istruzione e degli interventi della protezione civile.

4 I militi sono soggetti all’obbligo di notificazione. Il Consiglio federale disciplina il genere e la portata di tale obbligo.

5 I militi possono utilizzare il loro equipaggiamento personale esclusivamente nell’ambito dei servizi di protezione civile.


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