Legge sul diritto d’autore (LDA) Art. 43a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LDA:



Art. 43a LDA dal 2022

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Art. 43a

1 Per l’utilizzazione di un numero rilevante di opere pubblicate e prestazioni protette, una societ di gestione può esercitare anche per i titolari che non rappresenta i diritti esclusivi la cui gestione non è subordinata ad autorizzazione secondo l’articolo 41 se le condizioni seguenti sono soddisfatte:

  • a. l’utilizzazione su licenza non pregiudica la normale gestione di opere e prestazioni protette;
  • b. nel campo di applicazione della licenza, la societ rappresenta un numero rilevante di titolari dei diritti.
  • 2 Le opere che si trovano in fondi di biblioteche, archivi o altre istituzioni della memoria, pubblici o accessibili al pubblico, sono considerate pubblicate ai sensi del capoverso 1.

    3 Le societ di gestione rendono note in forma adeguata le licenze collettive estese prima della loro entrata in vigore, segnatamente pubblicandole in uno spazio facilmente accessibile e reperibile.

    4 I titolari dei diritti e i titolari di una licenza esclusiva possono chiedere alla societ di gestione che concede una licenza collettiva estesa di escludere i loro diritti da una determinata licenza collettiva; con la ricezione della dichiarazione di esclusione, tale licenza cessa di applicarsi alle relative opere o prestazioni protette.

    5 Le disposizioni in materia di tariffe (art. 46 e 47) e di sorveglianza delle tariffe (art. 5560) non si applicano alle licenze collettive estese; il prodotto della gestione deve per contro essere ripartito secondo i principi di cui all’articolo 49. La gestione in virtù del presente articolo sottost all’obbligo d’informare e di rendere conto (art. 50) e alla sorveglianza sulle societ di gestione (art. 5254).


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