Art. 439 CPP dal 2024

Art. 439 Capitolo 2: Esecuzione delle decisioni penali Esecuzione delle pene e delle misure
1 La Confederazione e i Cantoni designano le autorit competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura; sono fatte salve le norme speciali previste nel presente Codice e nel CP (1) .
2 L’autorit d’esecuzione emette un ordine d’esecuzione.
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4 Per attuare l’ordine d’esecuzione, l’autorit d’esecuzione può far arrestare il condannato, far diramare un mandato di ricerca nei suoi confronti o chiederne l’estradizione.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.