Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 43

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 43 LCaGi dal 2025

Art. 43 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 43 Diritto di consultazione delle autorità Diritto di consultazione in linea del Servizio del casellario giudiziale e dei suoi fornitori di servizi informatici

1 Al fine di gestire VOSTRA conformemente all’articolo 3, il Servizio del casellario giudiziale può consultare in linea tutti i dati che vi sono memorizzati (art. 16–27).

2 I fornitori di servizi informatici incaricati della manutenzione e della programmazione dal Servizio del casellario giudiziale possono consultare i dati di cui al capoverso 1 nella misura necessaria all’adempimento dei loro compiti.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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