Art. 43 LAM dal 2024

Art. 43 Adeguamento all’evoluzione dei prezzi e dei salari
1
2 Tutte le altre rendite concesse per una durata indeterminata devono essere adeguate integralmente all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
3 L’adeguamento delle prestazioni avviene mediante l’aumento o la riduzione del guadagno annuo determinante la rendita. Ha luogo simultaneamente all’adeguamento delle rendite AVS/AI.
4 Il Consiglio federale emana in via di ordinanza disposizioni più particolareggiate, segnatamente sull’anno determinante e sull’adeguamento delle rendite temporanee e delle nuove rendite.
(1) RS 831.10(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 17 dic. 2021 (AVS 21), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 92; FF 2019 5179).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.