Art. 43 LAVS dal 2024

Art. 43 Importo delle rendite straordinarie
1 Le rendite straordinarie sono pari all’importo minimo delle rendite ordinarie complete corrispondenti. È fatto salvo il capoverso 3. (1)
2 ... (2)
3 In deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA (3) , le rendite straordinarie per figli e per orfani sono ridotte in quanto, aggiunte alle rendite del padre e della madre, superino l’importo massimo stabilito dal Consiglio federale. (4)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).(2) Abrogato dal n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), con effetto dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1)
(3) RS 830.1
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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