Art. 425 CPP dal 2024

Art. 425 Sospensione e condono
L’autorit penale può dilazionare la riscossione delle spese procedurali oppure, tenuto conto della situazione economica della persona tenuta a rifonderle, ridurle o condonarle.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.