Art. 42 LCStr dal 2024

Art. 42 Divieto di molestie
1 Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali.
2 L’uso di altoparlanti su veicoli a motore è vietato, salvo per informare i passeggeri. L’autorit competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni in singoli casi.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.