Art. 42 CPM dal 2025
Art. 42 Attenuazione della pena Circostanze attenuanti
Il giudice attenua la pena se:a. l’autore ha agito:1. per motivi onorevoli,2. in stato di grave angustia,3. sotto l’impressione d’una grave minaccia,4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;b. l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;c. l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;d. l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.
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