Codice penale militare (CPM) Art. 42

Zusammenfassung der Rechtsnorm CPM:



Art. 42 CPM dal 2025

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Art. 42 Attenuazione della pena Circostanze attenuanti

Il giudice attenua la pena se:

  • a. l’autore ha agito:
  • 1. per motivi onorevoli,
  • 2. in stato di grave angustia,
  • 3. sotto l’impressione d’una grave minaccia,
  • 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
  • b. l’autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
  • c. l’autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell’animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
  • d. l’autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
  • e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l’autore ha tenuto buona condotta.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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