Art. 41 PA dal 2022
Art. 41 2. Altri mezzi coattivi
1 Per eseguire le altre decisioni, l’autorit può valersi dei mezzi coattivi seguenti:a. l’esecuzione, a spese dell’obbligato, da parte dell’autorit che ha preso la decisione o d’un terzo incaricato; le spese saranno stabilite con decisione speciale;b. l’esecuzione diretta contro l’obbligato stesso o i suoi beni;c. il perseguimento penale, in quanto la pena sia prevista da un’altra legge federale;d. il perseguimento penale per disobbedienza a decisione dell’autorit , secondo l’articolo 292 del Codice penale (1) , in mancanza d’altra disposizione penale.
2 Prima di valersi d’un mezzo coattivo, l’autorit avverte l’obbligato e gli assegna un congruo termine per l’adempimento, comminandogli le sanzioni penali nei casi del capoverso 1 lettere c e d.
3 Nei casi del capoverso 1 lettere a e b essa può rinunciare all’avvertimento e all’assegnazione del termine se vi sia pericolo nell’indugio.
(1) [RS 311.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.