Art. 41 CCS dal 2024
Art. 41 Obiettivi sociali
1 A complemento della responsabilit e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché:a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunit di adulti e bambini;d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in et lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacit ;g. (1) i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute.
2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidit , della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternit , dell’orfanit e della vedovanza.
3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili.
4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.
(1) Accettata nella [votazione popolare del 13 feb. 2022], in vigore dal 13 feb. 2022 (DF del 1° ott. 2021, DCF dell’11 apr. 2022 – [RU 2022 241]; [FF 2019 5707]; [2020 6165]; [2021 2315]; [2022 895]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.