Art. 41 LDP dal 2022
Art. 41 (1) Ripartizioni successive
1 I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:a. il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono gi stati assegnati, aumentato di uno;b. la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;c. se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l’articolo 40 capoverso 2;d. se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;e. se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;f. infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.
2 La procedura viene ripetuta fino all’esaurimento dei mandati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 ([RU 1994 2414]; [FF 1993 III 309]).
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