LDP Art. 41 - Ripartizioni successive

Einleitung zur Rechtsnorm LDP:



Art. 41 LDP dal 2022

Art. 41 Legge federale sui diritti politici (LDP) drucken

Art. 41 (1) Ripartizioni successive

1 I mandati restanti dopo la prima ripartizione sono attribuiti singolarmente e successivamente secondo la procedura seguente:

  • a. il numero di suffragi di ciascuna lista è diviso per il numero dei mandati che le sono gi stati assegnati, aumentato di uno;
  • b. la lista che consegue il maggiore quoziente ottiene il mandato successivo;
  • c. se più liste ottengono uguale quoziente, il mandato successivo è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggiore resto nella ripartizione secondo l’articolo 40 capoverso 2;
  • d. se più liste hanno ancora uguale diritto, il mandato è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di suffragi di partito;
  • e. se più liste hanno ancora uguale diritto, il primo mandato restante è attribuito alla lista di cui il candidato in competizione ha ottenuto il maggiore numero di suffragi;
  • f. infine, se più candidati si trovano in questa situazione, si procede al sorteggio.
  • 2 La procedura viene ripetuta fino all’esaurimento dei mandati.

    (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.