Art. 41 LL dal 2023

Art. 41 2. Attribuzioni e organizzazione delle autorit
1 L’esecuzione della legge e delle ordinanze spetta ai Cantoni, riservato l’articolo 42. I Cantoni designano le autorit di esecuzione e l’autorit di ricorso.
2 I Cantoni presentano al Consiglio federale un rapporto biennale sull’esecuzione.
3 Nel dubbio sull’applicabilit della legge a un’azienda non industriale o a singoli lavoratori occupati in un’azienda industriale o non industriale, l’autorit cantonale decide.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.