Art. 406 CPP dal 2024
Art. 406 Procedura scritta
1 Il tribunale d’appello può trattare l’appello in procedura scritta se:a. occorre statuire esclusivamente in merito a questioni giuridiche;b. sono impugnati soltanto i punti della sentenza relativi agli aspetti civili;c. la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni e nell’appello non si chiede una condanna per un crimine o un delitto;d. sono impugnate soltanto le conseguenze in materia di spese, di indennit e di riparazione del torto morale;e. sono impugnate soltanto misure ai sensi degli articoli 66–73 CP (1) .
2 Con il consenso delle parti, chi dirige il procedimento può inoltre ordinare una procedura scritta se:a. la presenza dell’imputato non è necessaria;b. l’appello è stato interposto contro la sentenza di un giudice unico.
3 Chi dirige il procedimento impartisce all’appellante un termine per la presentazione di una motivazione scritta.
4 Il seguito della procedura è retto dall’articolo 390 capoversi 2–4.
(1) [RS 311.0]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.