Art. 40 LAM dal 2024

Art. 40 Sezione 6: Rendita d’invalidit Diritto e calcolo
1 L’indennit giornaliera è sostituita da una rendita d’invalidit , se dalla continuazione della cura non v’è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell’assicurato e se l’affezione, dopo l’integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacit al guadagno (invalidit , art. 8 LPGA (1) ). (2)
2 Nel caso di invalidit totale, la rendita annua d’invalidit corrisponde all’80 per cento del guadagno annuo assicurato. (3) Nel caso di invalidit parziale, la rendita è ridotta proporzionalmente.
3 È assicurato il guadagno annuo che sarebbe stato presumibilmente conseguito durante il periodo d’invalidit se non fosse insorta l’affezione assicurata. Per stabilire l’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA), il Consiglio federale parte dall’importo valido all’entrata in vigore della presente legge e lo adegua, contemporaneamente all’adeguamento delle rendite giusta l’articolo 43, all’evoluzione dell’indice dei salari nominali determinato dall’Ufficio federale competente. (2)
4 ... (5)
5 Il Consiglio federale può emanare, mediante ordinanza, prescrizioni più precise sulla valutazione del guadagno annuo presumibile di cui l’assicurato è privato nel caso di lavoro il cui valore pecuniario può essere solo stimato.
(1) RS 830.1(2) (4)
(3) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(5) Abrogato dall’all. n. 13 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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