Art. 4 LAINF dal 2024

Art. 4 Capitolo 2: Assicurazione facoltativa Facolt di assicurarsi
1 Possono assicurarsi a titolo facoltativo le persone esercitanti un’attivit lucrativa indipendente domiciliate in Svizzera, come pure i loro familiari collaboranti nell’impresa e non assicurati d’obbligo.
2 Sono esclusi dall’assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attivit lucrativa che occupano solo personale domestico.
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