Art. 4 LMD dal 2025
Art. 4 Eccezioni
1 La presente legge non si applica alle infrazioni commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 15 anni; è fatto salvo il capoverso 2.
2 Le infrazioni alla LStup (1) non sono punite nella procedura della multa disciplinare se sono state commesse da persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i 18 anni.
3 Le infrazioni non sono neppure punite nella procedura della multa disciplinare se:
a. nel commettere l’infrazione, l’imputato ha messo in pericolo o ferito persone o causato danni; b. all’imputato è contestata anche un’altra infrazione che non figura in un elenco di cui all’articolo 15; c. l’imputato si oppone alla procedura della multa disciplinare per una o più infrazioni imputategli;d. il Codice di procedura penale (2) richiede atti procedurali che non sono menzionati nella presente legge. (1) [RS 812.121]
(2) [RS 312.0]
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