Art. 4 LAM dal 2024

Art. 4 Oggetto dell’assicurazione militare
1 L’assicurazione militare risponde per tutte le affezioni fisiche, mentali o psichiche dell’assicurato e per le loro conseguenze pecuniarie dirette, conformemente alle disposizioni della presente legge. (1) A determinate condizioni, risponde anche per lesioni dentarie (art. 18a) e per danni materiali (art. 57). (2)
2 L’assicurazione militare risponde inoltre per le affezioni derivanti da misure mediche di prevenzione (art. 63 cpv. 3). (3)
3 Se l’assicurazione militare risponde interamente o parzialmente per la lesione di un organo doppio, la sua responsabilit si estende in egual misura all’affezione complessiva nel caso in cui, in seguito, il secondo organo richieda un trattamento o presenti una lesione.
4 Il Consiglio federale può limitare, mediante ordinanza, la copertura assicurativa prevista per gli intervalli tra due servizi secondo l’articolo 3 capoverso 1 nonché in caso di congedi generali di lunga durata. (4)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837 3852; FF 2001 2851).(2) Nuovo testo del per. giusta il n. I 4 della LF del 17 giu. 2005 sul programma di sgravio 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5427; FF 2005 659).
(3) Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
(4) Introdotto dall’all. n. 9 della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.