Art. 4 LAgr dal 2025

Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita
1 Nell’applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare.
2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tal fine tiene un catasto della produzione. (1)
3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3463 3863; FF 2012 1757).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.